Testo unico-art. 27

Art. 27


(Art. 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 71 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:

1° Dei sequestri di temporalita', dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podesta' civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

2° Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O;

3° Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

4° Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

5° Dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di piu' provincie;

6° Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;

7° Dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse provincie del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato;

8° Dei ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'art. 132 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, all'amministrazione delle proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;
9° Dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli enti interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;
10° Dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o privati, nonche' in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 56, comma 1° e 2° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;

11° Dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali;

12° Dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

13° Dei ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni in materia di apertura, ricostruzione, o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

14° Dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;

15° Dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto e' prescritto nell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie e dello Stato, eccettuati quelli indicati nella 2° parte della lettera b) dell'art. 70 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

16° Dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui le Giunte stesse esercitano giurisdizione anche nel merito;

17° Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Nulla e' innovato, anche per le materie prevedute in queste articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.
Entrata in vigore il 7 luglio 1924
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