Testo unico-art. 30

Art. 30


(Art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonche' le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio e la risoluzione dell'incidente di falso.
Entrata in vigore il 7 luglio 1924
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