Testo unico-art. 30
Art. 30
(Art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).
Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.
Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonche' le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio e la risoluzione dell'incidente di falso.
(Art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).
Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.
Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonche' le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio e la risoluzione dell'incidente di falso.