Testo unico-art. 28
Art. 28
(Art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).
Nelle materie in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo seguente, esso e' autorizzato a decidere di tutte le questioni pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.
Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.
Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacita' di privati individui, salvo che si tratti della capacita' a stare in giudizio.
(Art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).
Nelle materie in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo seguente, esso e' autorizzato a decidere di tutte le questioni pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.
Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.
Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacita' di privati individui, salvo che si tratti della capacita' a stare in giudizio.