Testo unico-art. 28

Art. 28


(Art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nelle materie in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo seguente, esso e' autorizzato a decidere di tutte le questioni pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacita' di privati individui, salvo che si tratti della capacita' a stare in giudizio.
Entrata in vigore il 7 luglio 1924
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