Testo unico-art. 44

Art. 44


(Art. 36 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

Se la sezione, a cui e' stato rimesso il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, o che, i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, puo' richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti((, ovvero disporre consulenza tecnica)) (9)

Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato puo' inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura.

((La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, e' adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso)) ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 23 aprile 1987 n. 146 (in G.U. 1ª s.s. 29/04/1987 n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtu' della legge 11 agosto 1973, n. 533".
Entrata in vigore il 26 luglio 2000
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