Testo unico-art. 36
Art. 36
(Art. 28 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).
Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali, relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione. Se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'art. 33, che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, il termine e' di giorni trenta dalla data della dichiarazione.
Il ricorso e' diretto al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all'autorita' dalla quale e' emanato l'atto o il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce, salvo la possibilita' di rinnovare o integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile.
I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti, o alcuna di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di 90, se risiedono fuori d'Europa.
L'originale ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro 30 giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.
I termini ed i modi prescritti in quest'articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.
((6)) ---------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 21 aprile 1962, n. 161 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta'".
(Art. 28 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).
Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali, relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione. Se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'art. 33, che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, il termine e' di giorni trenta dalla data della dichiarazione.
Il ricorso e' diretto al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all'autorita' dalla quale e' emanato l'atto o il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o il provvedimento direttamente si riferisce, salvo la possibilita' di rinnovare o integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile.
I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti, o alcuna di esse, risiedono in altro Stato d'Europa, e di 90, se risiedono fuori d'Europa.
L'originale ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro 30 giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.
I termini ed i modi prescritti in quest'articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.
((6)) ---------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 21 aprile 1962, n. 161 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a meta'".