Art 1
Art. 1.1.Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
3.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
4.Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita' previsti dai commi 2 e 3.
5.Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009.
6.Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto puo' essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.
7.Entro ((diciotto mesi)) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dai commi 5 e 6.
8.Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in materia di tesoreria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
9.Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto e' adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
10.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Governo puo' adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
11.All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessita' della materia trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria».
12.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
3.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
4.Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita' previsti dai commi 2 e 3.
5.Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009.
6.Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto puo' essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.
7.Entro ((diciotto mesi)) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dai commi 5 e 6.
8.Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in materia di tesoreria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
9.Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto e' adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
10.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Governo puo' adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
11.All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessita' della materia trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria».
12.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-25, n. 202406720Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione·
- annullamento di procedura di gara·
- centralizzazione degli acquisti·
- composizione della commissione giudicatrice·
- confronto a coppie·
- convenzioni-quadro·
- diritti soggettivi·
- interesse ad agire·
- procedura di gara·
- prova di resistenza·
- sostituzione dei commissari di gara·
- tempistiche di valutazione delle offerte·
- valutazione delle offerte·
- violazione dei principi di trasparenza e buon andamento
2. TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-11-18, n. 202200986Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione·
- analisi comparativa delle offerte·
- annullamento atti di gara·
- appalti pubblici·
- carenza di istruttoria·
- competenza delle centrali di committenza·
- convenzione Consip·
- convenzione nazionale vs convenzione regionale·
- convenzione regionale·
- difetto di motivazione·
- disciplina degli acquisti nel settore sanitario·
- eccesso di potere·
- illegittimità derivata·
- inammissibilità del ricorso·
- onere della prova·
- principio di economicità·
- principio di efficienza·
- principio di sussidiarietà verticale·
- risarcimento danni·
- tempestività dell'impugnazione·
- tipicizzazione del rischio·
- valutazione delle prestazioni offerte
3. TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-11-18, n. 202200984Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- carenza di istruttoria·
- comparazione tra offerte·
- contratto-quadro·
- determinazione a contrarre·
- difetto di motivazione·
- disciplinare di gara·
- eccesso di potere·
- forma specifica del risarcimento·
- inammissibilità del ricorso·
- incompetenza della stazione appaltante·
- intervento ad opponendum·
- irricevibilità del ricorso·
- principio di economicità·
- procedura aperta·
- risarcimento dei danni·
- violazione art. 117 Cost.·
- violazione art. 18 L.R. n. 41/2014·
- violazione art. 213 d.lgs. n. 50/2016·
- violazione art. 26 legge n. 488/1999·
- violazione art. 97 Cost.·
- violazione art. 9 d.l. n. 66/2014
4. CGARS, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400001Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- centrale unica di committenza·
- convenzione cons·
- procedura aperta
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-25, n. 202406721Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di gara·
- appalti pubblici·
- art. 120 c.p.a.·
- centrali di committenza·
- composizione della commissione giudicatrice·
- convenzioni quadro·
- esclusione da gara·
- impugnazione di gara·
- inammissibilità del ricorso·
- interessi legittimi·
- legittimazione ad agire·
- procedura di gara·
- prova di resistenza·
- ricorso cumulativo·
- sospensione della commissione di gara·
- valutazione delle offerte·
- violazione art. 77 D.Lgs. 50/2016