certificato di prevenzione incendi (articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del presidente della repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

Art. 16. Certificato di prevenzione incendi

(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)1.Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attivita', depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto e' fissato il periodo di validita' del certificato per le attivita' ivi individuate.
2.Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attivita' interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformita' sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3.In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco puo' acquisire, ai fini del parere di conformita' sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonche' richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
4.Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5.Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.
6.Indipendentemente dal periodo di validita' del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
7.Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attivita' in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
8.Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
- Si riporta il punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999):
«28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacita' non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
legge 26 luglio 1965, n. 966;
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».
Entrata in vigore il 5 aprile 2006
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