Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo

Art. 33.Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo1.All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.».2.Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilita' con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica.
L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo.»;b)all'articolo 14:
1) al comma 11 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o piu' distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15.»;
2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, puo' ammettere a sostenere la prova scritta, un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero di posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10.».
Entrata in vigore il 1 marzo 2022

Sentenze13


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-16, n. 202304597
    Provvedimento:
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    • atti di macro-organizzazione·
    • bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
    • diritto soggettivo all'assunzione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • graduatorie concorsuali·
    • interesse legittimo·
    • piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)·
    • procedure concorsuali·
    • pubblico impiego privatizzato·
    • scorrimento graduatorie

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202408594
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • art. 14 d.l. n. 80/2021·
    • bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
    • concorso pubblico per titoli ed esami·
    • giuridica delle assunzioni nel settore pubblico·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisprudenza del TAR Lazio·
    • graduatorie di merito·
    • interesse legittimo·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • organizzazione amministrativa·
    • principio di legittimo affidamento·
    • procedure concorsuali·
    • scorrimento graduatorie·
    • sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-16, n. 202304602
    Provvedimento:
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    • art. 60 c.p.a.·
    • bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • graduatorie concorsuali·
    • interesse legittimo·
    • onere della prova·
    • organizzazione amministrativa·
    • procedure concorsuali·
    • pubblico impiego·
    • scorrimento delle graduatorie

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2023-05-19, n. 202308566
    Provvedimento:
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    • art. 11 d.l. 80/2021·
    • art. 14 d.l. 80/2021·
    • art. 35 d.lgs. 165/2001·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • art. 8 bando di concorso·
    • bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • graduatoria concorsuale·
    • interesse legittimo·
    • onere della prova·
    • procedura concorsuale·
    • rinuncia all'assunzione·
    • risarcimento del danno·
    • scorrimento graduatoria·
    • tempestività delle assunzioni·
    • travisamento dei presupposti di fatto e di diritto

  • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2023-02-23, n. 202303062
    Provvedimento:
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    • bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
    • concorso pubblico·
    • diritto soggettivo all'assunzione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • graduatorie nazionali·
    • interesse legittimo·
    • organizzazione amministrativa·
    • procedura concorsuale·
    • pubblico impiego·
    • risarcimento danni·
    • scelta della sede di lavoro·
    • scorrimento delle graduatorie·
    • sospensione cautelare·
    • usucapienza delle graduatorie
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