consorzi, societa' consortili e associazioni tra imprese artigiane

Art. 6. Consorzi, societa' consortili e associazioni tra imprese artigiane
I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.
Ai consorzi ed alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purche' le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purche', cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attivita' consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.
In conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e societa' consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni cosi' come definite dal CIPI purche' in numero non superiore ad un terzo, nonche' enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attivita', possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attivita', delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.
Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 6, terzo comma:
Si trascrive il dispositivo della deliberazione CIPI 11 giugno 1979: "Determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della legge n. 675/77", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 luglio 1979: "Ai fini dell'applicazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, si considerano "piccole e medie imprese" le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformita' della legge 2 dicembre 1975, n. 576, della rivalutazione per conguaglio monetario) non superiore a lire 6 miliardi e con meno di 300 dipendenti, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come societa' appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.
L'accertamento del numero dei dipendenti e del valore del capitale investito sara' effettuato al momento della presentazione della richiesta delle agevolazioni finanziarie, ovvero al momento in cui ha avuto inizio il processo di ristrutturazione o di riconversione, se precedente alla domanda.
Il limite dimensionale relativo al capitale investito, e' aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10% del valore del capitale precedentemente stabilito".
Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 giugno 1985) il limite dimensionale relativo al capitale investito e' stato elevato a lire 14,21 miliardi.

Nota all'art. 6, ultimo comma:
La legge 4 luglio 1959, n. 463, reca: "Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e loro familiari".
Entrata in vigore il 24 agosto 1985

Sentenze18

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