contingenti del personale del corpo forestale dello stato

Art. 12. Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato1.In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unita' corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, e' assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di cui al comma2.
2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unita' di personale e' assegnata:
a)tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unita' dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare:
1) per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7:
tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari;
2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9:
centri operativi antincendio boschivo (COAB);
nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS);
linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attivita', nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1;
centro operativo aereo unificato (COAU);
3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a):
aliquote in servizio presso la direzione investigativa antimafia (DIA);
4) per le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b):
servizio di soccorso alpino-forestale (SAF);
squadre nautiche e marittime (SNEM);
5) per le attivita' a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11:
servizio centrale certificazione CITES;
unita' organizzative dirigenziali per i rapporti internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le regioni e attivita' di monitoraggio, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2005;
b)tenendo altresi' conto dei seguenti criteri:
1) per il personale dei ruoli direttivi e dirigenti, servizio svolto nelle unita' dedicate di cui alla lettera a), numero 2), per almeno sei mesi nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonche' specializzazioni possedute o particolari incarichi ricoperti;
2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, l'anzianita' nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parita' di anzianita' nella specializzazione, la minore eta' anagrafica;
3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), la frequenza dello specifico corso di formazione per lo svolgimento di attivita' di ordine pubblico in assetto e la minore eta' anagrafica;
4) per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11, l'impiego presso unita' amministrative, contabili e logistiche dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;
c)qualora, in base ai criteri sopra specificati, le unita' assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenendo altresi' conto, fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attivita' svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni.
3.Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalita' del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali, verso le quali e' consentito il transito di cui al comma 4, con conseguente attribuzione al personale interessato dell'assegno ad personam di cui allo stesso articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri da applicare alle procedure di mobilita' e le tabelle di equiparazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalita' di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie.
4.Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, puo' presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalita' ivi indicate. Nella medesima domanda puo' essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitivita' del provvedimento di assegnazione.
In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'Amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al comma 6.
5.Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.
6.Nel caso in cui, alla data del 15 novembre 2016, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 4, non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma e' attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
7.Qualora, successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo periodo, il numero delle unita' di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si puo' ricorrere esclusivamente:
a)alle risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facolta' assunzionali e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati;
b)ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alle amministrazioni interessate sulla base della ripartizione prevista dal presente comma.
8.Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6.
9.Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate e assegnate alle amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni previste a legislazione vigente in relazione alle quote di dotazioni organiche indisponibili di cui al comma 8, le risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al medesimo comma 8, nonche' definite le modalita' di attuazione dello stesso comma per l'individuazione delle dotazioni organiche da rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al comma 8, sono destinate secondo le modalita' previste dal successivo comma10.((10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.))11.In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data del 1° gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 e' aggiornata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Entrata in vigore il 16 ottobre 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi