Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 1

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

Art. 1.
Oggetto dell'imposta
1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.
2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
Entrata in vigore il 27 novembre 1990
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