consorzi per le aree di sviluppo industriale

Art. 11. Consorzi per le aree di sviluppo industriale1.Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione gia' prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2.I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.
3.All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi". E' abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Entrata in vigore il 24 giugno 1995
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