Art. 16.(( (Nomina a vice sovrintendente). ))((1.La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a)nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
b)nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
2.Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.
3.La nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).
4.I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a)rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, letterab)))
a)nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
b)nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
2.Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.
3.La nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).
4.I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a)rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, letterab)))
1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-12-14, n. 202318965Provvedimento:Leggi di più...- art. 44 d.lgs. 95/2017·
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2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-02, n. 202405869Provvedimento:Leggi di più...- art. 16 d.lgs 443/1992·
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3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-10-02, n. 202407916Provvedimento:Leggi di più...- art. 16 D.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443·
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4. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-12-14, n. 202318971Provvedimento:Leggi di più...- art. 44 d.lgs. 95/2017·
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5. TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202400826Provvedimento:Leggi di più...- art. 54 co. 1 del d.lgs. n. 443/1992·
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