Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezionen internazionale
Art. 4.Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezionen internazionale((1.Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.))((1-bis.A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.))2.Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. ((Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale.))2-bis.Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, ((una o piu' sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali.))((3.Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina puo' prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale e' adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))3-bis.Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3-ter.La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.
4.Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti ((di cui al comma 3, settimo periodo,)) e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. ((Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo.))5.La competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.
5-bis.Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo' essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
6.Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
((10))--------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fino alla nomina dei componenti di cui al contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, continuano ad operare nella composizione e con le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
3-ter.La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.
4.Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti ((di cui al comma 3, settimo periodo,)) e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. ((Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo.))5.La competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.
5-bis.Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo' essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
6.Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
((10))--------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fino alla nomina dei componenti di cui al contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, continuano ad operare nella composizione e con le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-12, n. 202402778Provvedimento:Leggi di più...- cessazione della prima accoglienza·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del giudizio·
- incostituzionalità d.l. 113/2018·
- permesso di soggiorno per motivi umanitari·
- revoca delle misure di accoglienza·
- sospensione del patrocinio a spese dello stato·
- violazione art. 13 D.lgs 142/2015·
- violazione art. 7 legge 241/1990
2. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-07-01, n. 202401680Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto prefettizio·
- art. 14 decreto legislativo 142/2015·
- art. 35 bis decreto legislativo 25/2008·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- art. 9 decreto legislativo 142/2015·
- cessazione delle misure di accoglienza·
- misure di accoglienza·
- rigetto domanda di protezione internazionale·
- sospensione efficacia esecutiva del provvedimento·
- sospensiva nel giudizio ordinario·
- violazione art. 23 decreto legislativo 142/2015
4. TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-10-06, n. 202300685Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 24 l. 241/90·
- compensazione delle spese·
- compenso del patrocinio a spese dello Stato·
- diniego di accesso agli atti·
- diritto di accesso ai documenti amministrativi·
- parere della commissione territoriale·
- protezione dei dati personali·
- regolamento UE 2016/679·
- sospensione del diritto di accesso·
- trasparenza amministrativa
5. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-09-12, n. 202301267Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 14 d.lgs. n. 142/2015·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza in materia di immigrazione·
- principio di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato·
- revoca delle misure di accoglienza·
- sospensione ex lege del provvedimento di diniego della protezione internazionale