(costituzione del consiglio).

Art. 12. (Costituzione del consiglio).1.I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonche' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.
((2.Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma3.Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalita' telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentativita' sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4.
Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.))((, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentativita' delle associazioni stesse))4.Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalita' sono apportate le successive modifiche. ((Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentativita' e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo piu' di un rappresentante.))5.Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale.
6.Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalita' indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentativita' nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalita' di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalita' di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.
7.Il consiglio puo' comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purche' siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.
8.I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.
9.Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:
a)l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
b)l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c)la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze ((...)). (12)

------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge".
Entrata in vigore il 25 novembre 2016

Sentenze106


  • 1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400673
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • art. 3 legge 580/1993·
    • carenza di interesse·
    • diritto di accesso ai dati e ai controlli sulle autocertificazioni·
    • D.M. 156/2011·
    • improcedibilità dei motivi aggiunti·
    • potestà regolamentare delle camere di commercio·
    • principio di conservazione degli atti giuridici·
    • procedura di rinnovo del consiglio camerale·
    • rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali

  • 2. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400665
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • art. 2, commi 2 e 6, D.M. n. 156/2011·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • esclusione da procedura di rinnovo del Consiglio camerale·
    • improcedibilità per carenza di interesse·
    • interpretazione normativa·
    • motivi aggiunti·
    • ordinanza cautelare·
    • rappresentatività territoriale delle organizzazioni imprenditoriali·
    • tutela della rappresentatività imprenditoriale

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-18, n. 202309060
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 21-nonies della legge 241/1990·
    • autotutela amministrativa·
    • interesse legittimo·
    • interpretazione delle norme·
    • legittimazione attiva·
    • perentorietà dei termini·
    • principio di legalità·
    • procedimento amministrativo·
    • sostituzione dei consiglieri camerali

  • 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-12-23, n. 202423257
    Provvedimento:
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    • autotutela amministrativa·
    • competenza TAR Lazio·
    • concorrenza e par condicio·
    • eccesso di potere·
    • giusto procedimento·
    • illegittimità sopravvenuta·
    • interpretazione autentica·
    • principio tempus regit actum·
    • rappresentatività associazioni imprenditoriali·
    • rinnovo Consiglio camerale

  • 5. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400667
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • consiglio camerale·
    • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà·
    • eccesso di potere·
    • firma digitale·
    • interpretazione di norme amministrative·
    • principio di legittimo affidamento·
    • procedura di rinnovo del consiglio camerale·
    • rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali·
    • regolamentazione delle sottoscrizioni digitali·
    • regolamento ministeriale·
    • tutela degli interessi degli associati·
    • validità delle dichiarazioni sostitutive
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