(cumulo dei periodi assicurativi)
Art. 16.(Cumulo dei periodi assicurativi)1.Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a)della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b)della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2.Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3.Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Nota all'art. 16:
- La legge n. 29/1979 reca: "Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali".
a)della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b)della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2.Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3.Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Nota all'art. 16:
- La legge n. 29/1979 reca: "Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali".