nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile

Art. 15. Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile1.Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un contingente di 400 unita', e' istituita la nona qualifica funzionale del personale di cui all'articolo 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i profili professionali di vice-dirigenza in materia propria ed in materia delegabile da parte dei dirigenti.
2.A tale personale vengono attribuiti il trattamento e la progressione economica stabiliti, per la prima qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 13.
3.Con il regolamento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 saranno definite le attribuzioni, le funzioni e le responsabilita' connesse alla vice-dirigenza.
4.Contestualmente, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, procedera' alla individuazione delle strutture amministrativo-contabili alle quali saranno preposti i funzionari della nona qualifica funzionale con profilo professionale di vice-dirigenti.
5.Alla nona qualifica funzionale si accede mediante concorso interno per prove scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio. Il concorso e' riservato al personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di servizio effettivo nella qualifica. Per i titoli di studio, i requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonche' per tutte le modalita' necessarie all'espletamento del concorso, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14.
6.Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica di cui al presente articolo, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste per detto personale. Le predette qualifiche ad esaurimento sono soppresse.
7.I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale della settima e della ottava qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza.
8.Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei profili professionali della nona qualifica funzionale.
9.I contingenti sono determinati, per ogni singola Universita' e per ciascun istituto di istruzione universitaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Note all'art. 15:
- I primi tre commi dell'art. 78 della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1) cosi' dispongono:
"Le disposizioni contenute nel presente; capo si applicano al personale non docente delle Universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e, fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, al personale delle opere universitarie.
Il personale non docente gia' appartenente alla soppressa opera universitaria dell'Universita' degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, dal 1 novembre 1978, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unita' di personale da immettere in ruolo.
Al predetto personale si applicano le norme della presente legge".
Nelle Universita' e negli istituti di istruzione universitaria, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento sono:
direttori amministrativi di prima classe ad esaurimento, direttori amministrativi di seconda classe ad esaurimento, gli ispettori generali di ragioneria ad esaurimento, direttori di ragioneria di prima classe ad esaurimento.
- il titolo III del D.P.R. n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) reca disposizioni finali e transitorie.
Entrata in vigore il 9 maggio 2001
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