Art. 4.(((Provvidenze per il personale civile e per il personale
militare degli istituti di prevenzione e pena). ))((1.A decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
2.A decorrere dal 1 novembre 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, e' sostituita dalla annessa tabella B. Le misure dell'indennita' di servizio penitenziario indicate nella predetta tabella B sono interamente pensionabili e vanno corrisposte anche con la tredicesima mensilita'. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore, le misure dell'indennita' saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria. A decorrere dalla stessa data del 1 novembre 1987, e' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1983, n. 65))
Entrata in vigore il 28 ottobre 1987
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