Art 2

Art. 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40
(2)((5))--------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". --------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".
Entrata in vigore il 24 luglio 2021
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