Art 9

Art. 9.1.Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si puo', con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".2.L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 132 della Costituzione, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 132. Si puo', con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.
Si puo', con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra".
- Il testo dell'art. 125 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 125. - Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione".
Entrata in vigore il 24 ottobre 2001
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