sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 9. Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 1521.L'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA). - 1. Il proponente ha la facolta' di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorita' competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.
2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualita' sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.».
Entrata in vigore il 6 luglio 2017
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