Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Art. 3.Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto1.Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a)sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea stabilito in Italia;
b)abbia raggiunto la maggiore eta';
c)non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648- bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d)non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e)non sia stato interdetto o inabilitato (( . . . ));
f)sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5;
g)disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2.Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a),b),c),d)ede)del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.
3.Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a),b)ec)del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'.
4.Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8.
4-bis.L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge.
a)sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea stabilito in Italia;
b)abbia raggiunto la maggiore eta';
c)non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648- bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d)non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e)non sia stato interdetto o inabilitato (( . . . ));
f)sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5;
g)disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2.Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a),b),c),d)ede)del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.
3.Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a),b)ec)del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'.
4.Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8.
4-bis.L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge.
1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-01-15, n. 202400056Provvedimento:Leggi di più...- antibagno·
- art. 3 L. 264/1991·
- attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto·
- autorizzazione provinciale·
- barriere architettoniche·
- criteri di valutazione per il rilascio dell'autorizzazione·
- D.M. 236/1989·
- D.P.G.R. 41/R del 29.7.2009·
- giurisprudenza amministrativa·
- interpretazione teleologica delle norme·
- Legge 13/1989·
- parere negativo dell'ufficio tecnico·
- regolamentazione sull'accessibilità degli edifici·
- ristrutturazione edilizia vs manutenzione straordinaria
2. TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-04-12, n. 202400470Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 legge 264/1991·
- compensazione delle spese di lite·
- condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione·
- diniego autorizzazione attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto·
- estinzione del reato e riabilitazione·
- patteggiamento e effetti amministrativi·
- principio tempus regit actum·
- regolamenti provinciali·
- requisiti per il rilascio dell'autorizzazione·
- trasferimento di ramo d'azienda
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-13, n. 202405298Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 3 legge 8 agosto 1991, n. 264·
- Consiglio di Stato·
- giurisprudenza amministrativa·
- peculato·
- proporzionalità della revoca·
- requisito di moralità·
- revoca autorizzazione attività di consulenza·
- riabilitazione penale·
- sospensione condizionale della pena
4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-23, n. 202315649Provvedimento:Leggi di più...- archiviazione richiesta di variazione locali·
- autotutela amministrativa·
- carenza di istruttoria·
- eccesso di potere·
- normativa sulla liberalizzazione dei servizi·
- principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi·
- regime della SCIA ex art. 19 L.n. 241/90·
- requisiti per autorizzazione attività di consulenza·
- revoca autorizzazione amministrativa·
- violazione art. 9 co.3 L.n. 264/91
5. TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-10-24, n. 202202801Provvedimento:Leggi di più...- art. 24 del regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza·
- art. 9, terzo comma, legge n. 264/1991·
- custodia cautelare·
- diritto al contraddittorio·
- grave abuso ai sensi del regolamento·
- legittimo affidamento·
- non retroattività degli atti amministrativi·
- potestà regolamentare delle Città Metropolitane·
- principio di proporzionalità·
- provvedimento vincolato·
- revoca autorizzazione attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto·
- sospensione temporanea dell'attività·
- spese di giudizio