Art 1

Art. 1.1.Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
b)all'articolo 21, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
3.All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».
4.All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
5.All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
6.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso S.O.


Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, e 21, comma 1, della legge 28 luglio 2016 , n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186, come modificati dalla presente legge:
«Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale). - 1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalita' di finanziamento e gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonche' al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.».
«Art. 21 (Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivando gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualita' per la copertura dei danni da avversita' atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonche' per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica;
c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150 (Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2016, n. 182, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalita' che le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attivita' creditizia;
b) disciplinare le modalita' di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresi' il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;
c) razionalizzare e valorizzare le attivita' svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;
d) sviluppare, nell'ambito delle finalita' tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;
f) rafforzare i criteri di proporzionalita' e specificita' di cui all'art. 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) all'intera normativa in materia di confidi;
h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;
i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attivita' gia' svolte da banche o da altri intermediari finanziari nonche' quelle relative alle procedure di accesso di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143, legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalla presente legge:
«7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dai commi 5 e 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2016, n. 127, decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di entrata). - Con regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dagli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi da realizzare e le modalita' da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione.».
Entrata in vigore il 28 febbraio 2017
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