Art 16

Art. 16.
La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto e' disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' a quelle del materiale e degli strumenti. ((7))---------------AGGIORNAMENTO (7) La L. 23 dicembre 2005, n.266 ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che sono soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base al presente articolo.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2005
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