Art 23

Art. 23.
Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennita' ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.((10)) Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 24 della presente legge.
Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una localita' diversa dall'ultima sede di servizio, le indennita' ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.
---------------AGGIORNAMENTO (10) La L. 19 maggio 1986, n. 224, come modificata dal D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30, ha disposto che il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del presente articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo.
Entrata in vigore il 2 marzo 2010
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