Art 23
Art. 23.
Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennita' ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.((10)) Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 24 della presente legge.
Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una localita' diversa dall'ultima sede di servizio, le indennita' ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.
---------------AGGIORNAMENTO (10) La L. 19 maggio 1986, n. 224, come modificata dal D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30, ha disposto che il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del presente articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo.
Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennita' ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.((10)) Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 24 della presente legge.
Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una localita' diversa dall'ultima sede di servizio, le indennita' ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.
---------------AGGIORNAMENTO (10) La L. 19 maggio 1986, n. 224, come modificata dal D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30, ha disposto che il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del presente articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo.