Art 9

Art. 9.1.A decorrere dal 1 gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata a lire 370.000 annue.
2.A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue.
3.La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, gia' fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, gia' fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 50.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1990.
4.Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, gia' fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 250.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1990.
5.I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
5-bis.Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.
5-ter.Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.
6.Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.((38))7.A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
8.Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale e' elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
9.La misura del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.
10.Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155 , convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera b)) che "Con la stessa decorrenza di cui al comma 1:
[...]
b) le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali
ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elevate del 30 per cento con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro e del 50 per cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, con riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori."

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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che " L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni."
Entrata in vigore il 18 novembre 2003

Sentenze37


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/09/2014, n. 19665
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente di sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. - Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente di sez. - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 20129-2011 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente 316 domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura …
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  • 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2014, n. 10407
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente di sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. - Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. CHIARINI MA Margherita - Consigliere - Dott. GRECO Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 26892-2012 proposto da: OS RO, AN AT, OI TO, CH ZO, ZO ON, AN CO, LO IE , e nella loro qualità di eredi di Contu Cosimo, e della di lui erede, appellante, NA MA, i sigg.ri CO TO, CO GI, CO AN, …
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  • 3. Trib. Bari, sentenza 08/10/2024, n. 3581
    Provvedimento: N.R.G. 5267/2020 TRIBUNALE DI BARI - sezione lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 08.10.2024, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 5267/2020 vertente tra CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI …
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  • 4. Trib. Latina, sentenza 10/10/2024, n. 1065
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 3482 dell'anno 2021 vertente TRA LA VALLE SOC. COOPERATIVA AGRICOLA difesa dall'Avv. CERCHIONE LUIGI, ricorrente E INPS DI LATINA, difeso dagli Avv.ti CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI LAURA, convenuto FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.12.2021, la società ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 357 2021 …
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  • 5. Corte d'Appello Bari, sentenza 10/01/2024, n. 2107
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO composta dai magistrati: Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore Dott. Maria AN Deceglie - Consigliere Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 501/2021 TRA IA LI SR rappresentato e difeso dagli avv.ti LAURA TESTA e CESARIO PANCALLO APPELLANTE E INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA CAPOTORTI e CARLA TIBERINO APPELLATO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza del 16.3.2021, il Tribunale di Foggia, Giudice del Lavoro, rigettava l'opposizione promossa da PU …
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