Art. 57.(( (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio). ))((La durata della semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva e' pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilita' corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semiliberta' sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semiliberta' sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.))
Entrata in vigore il 17 ottobre 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi