(sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda)

Art. 32.(Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39.
La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.
Entrata in vigore il 31 agosto 1983

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