Art 40
Art. 40.((Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura, che e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 43;
4) la cancellazione dall'albo;
5) la radiazione dall'albo))
1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura, che e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 43;
4) la cancellazione dall'albo;
5) la radiazione dall'albo))