reddito di cittadinanza
Art. 1. Reddito di cittadinanza1.E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2.Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al predetto requisito anagrafico.
(22) ((24))-------------AGGIORNAMENTO (22)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilita'."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta'." ---------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023".
La L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico.
Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata, ricomprendendo le mensilita' sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023".
2.Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al predetto requisito anagrafico.
(22) ((24))-------------AGGIORNAMENTO (22)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilita'."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta'." ---------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023".
La L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico.
Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata, ricomprendendo le mensilita' sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023".
1. Trib. Salerno, sentenza 24/01/2024, n. 114Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano Gibboni ha pronunziato all'udienza del 16.1.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1898 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente TRA NE CO, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scorza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Capaccio-Paestum, alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 17 Ricorrente E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente p.t.; …Leggi di più...
2. Trib. Palermo, sentenza 27/06/2024, n. 2994Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° ____/____ Registro Sentenze Lavoro Cron.__________ R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della F.A. _________________ discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 7184/2023 e 7228/2023 del Ruolo Generale _____________________________ ____________________________ vertenti TRA per _____________________________ ME CA (Avv. Giuseppe Abbagnato) …Leggi di più...
3. Trib. Taranto, sentenza 24/09/2024, n. 1935Provvedimento: Repubblica italiana in nome del popolo italiano Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 9803/2023 r.g., decisa nell'udienza del 24.9.2024, promossa da UE MO, con l'avv. Monica Colella; ricorrente contro Inps, con l'avv. Antonio Brancaccio; convenuto avente ad oggetto: reddito di cittadinanza. Conclusioni delle parti Con ricorso depositato il 7.11.2023, UE MO chiedeva condannarsi l'Inps a corrispondere il reddito di cittadinanza ex art. 1 d.l. 4/2019 conv. in l. 26/2019. Costituendosi in giudizio, l'Inps …Leggi di più...
4. Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2024, n. 1107Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella controversia iscritta al n. 4852 del R.G.L. dell'anno2023 introdotta da OM AN, elettivamente domiciliato in Casali del Manco – Pedace, via Jotta n. 12, presso lo studio dell'Avv. Marco Oliverio che la rappresenta e difende per procura in atti Ricorrente Nei confronti di INPS, in persona del …Leggi di più...
5. Trib. Cosenza, sentenza 13/06/2024, n. 1256Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella controversia iscritta al n. 5119 del R.G.L. dell'anno2023 introdotta da AN ME , elettivamente domiciliata in VIA GEROLAMO DE RADA N. 7 COSENZA ITALIA presso lo studio dell'Avv. BALDINO ANDREA che la rappresenta e difende per procura in atti Ricorrente Nei confronti di ISTITUTO NAZIONALE …Leggi di più...