Allegato B-art. 17

Allegato B-art. 17

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
(6)((7)) ---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza del 12 novembre 1993, n. 400 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1993, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c), del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328".
Entrata in vigore il 15 novembre 1980

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