Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 9
Art. 9
(Articolazione degli interventi)
1. L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola nei limiti delle disposizioni del presente testo unico attraverso:
Art. 8 lett. a), L. n. 219/1981;
Art. 1 mexies D.L. n. 933/1981, conv. con mod. L.n. 456/1981;
a) l'assegnazione, con le modalita' di cui ai successivi articoli da 10 e 14 di contributi per la riparazione o la costruzione di unita' immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione ovvero a tutti coloro che ne dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino;
Art. 8, lett. b) L. n. 219/1981;
Art. 14, c.l, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/88
b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorita' ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto. L'entita' del contributo in conto interessi da applicare sui mutui, da contrarre per gli interventi di cui alla presente lettera e' fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata;
Art. 8, lett. c) L. n. 219/1981
c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazione ed edifici destinati ad abitazione;
Idem, lett. d)
d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lett. a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;
Idem, lett. e)
e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonche' di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;
Idem, lett. f)
f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quale edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonche' opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, piu' in generale, infrastrutturali;
Idem, lett. g)
g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;
Idem, lett. h)
h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate.
Art. 14, c. 1 bis, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/1988
2. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al precedente comma 1, lett. b) anche i soggetti che abbiano gia' contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dell'articolo 87, comma 3. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.
Art. 1 bis, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. L. n. 456/1981
3. Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma 1, i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25.
(Articolazione degli interventi)
1. L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola nei limiti delle disposizioni del presente testo unico attraverso:
Art. 8 lett. a), L. n. 219/1981;
Art. 1 mexies D.L. n. 933/1981, conv. con mod. L.n. 456/1981;
a) l'assegnazione, con le modalita' di cui ai successivi articoli da 10 e 14 di contributi per la riparazione o la costruzione di unita' immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione ovvero a tutti coloro che ne dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino;
Art. 8, lett. b) L. n. 219/1981;
Art. 14, c.l, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/88
b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorita' ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto. L'entita' del contributo in conto interessi da applicare sui mutui, da contrarre per gli interventi di cui alla presente lettera e' fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata;
Art. 8, lett. c) L. n. 219/1981
c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazione ed edifici destinati ad abitazione;
Idem, lett. d)
d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lett. a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;
Idem, lett. e)
e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonche' di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;
Idem, lett. f)
f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quale edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonche' opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, piu' in generale, infrastrutturali;
Idem, lett. g)
g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;
Idem, lett. h)
h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate.
Art. 14, c. 1 bis, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/1988
2. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al precedente comma 1, lett. b) anche i soggetti che abbiano gia' contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dell'articolo 87, comma 3. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.
Art. 1 bis, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. L. n. 456/1981
3. Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma 1, i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25.