trattamento economico all'estero

Art. 29. Trattamento economico all'estero1.Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito:
a)dall'assegno base di cui al comma 3;
b)dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2.I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.
3.Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono cosi' determinati:
a)dirigente scolastico: euro 800;
b)docente di scuola secondaria di secondo grado: euro 650;
c)docente di scuola secondaria di primo grado / lettore: 600;
d)insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 570;
e)direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570;
f)assistente amministrativo: euro 490.
4.Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, o all'articolo 12 comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui al comma 1.
5.Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 23 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente puo' fruire, nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.
6.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, per la durata delle missioni di cui all'articolo 24 comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5.
7.Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonche' gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennita' di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 172 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
«Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento). - La Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La Commissione procede altresi', entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennita' di servizio.
La Commissione, nominata con decreto del Ministro, e' composta del Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro.
La Commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale.
Per ciascun membro della Commissione puo' essere nominato un sostituto.
Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione generale del personale e dell'amministrazione».
- Si riporta il testo dell'art. 170, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
«Art. 170 (Assegni e indennita'). - (Omissis).
Se destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma dell'art. 200.
(Omissis)».
Entrata in vigore il 16 maggio 2017

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