destinazione all'estero
Art. 20. Destinazione all'estero1.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al Ministero dell'istruzione ((...)) i posti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione ((...)) e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero ((predetto)) destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. ((2))--------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
2.Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero ((predetto)) destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. ((2))--------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.