Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
Art. 10.Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche1.Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2.Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. ((11))3.Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attivita' di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79.
5.L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2 Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province." Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: "autorizzazione" e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attivita'" e le parole da: "e per la limitazione" a: "del territorio" sono soppresse. Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000". I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
5-bis.All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare";
b)al comma 5, primo periodo, le parole: "L'autorizzazione e' rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione puo' essere presentata da chi";
c)al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non puo' essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e da coloro";
d)al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per la dichiarazione di inizio attivita'".
5-ter.All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti: "proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneita' tecnica" e il terzo periodo e' soppresso: Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-quater.All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di guida" sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quinquies.All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.
5-sexies.All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione e' revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola e' revocato dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".
5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneita'" sono inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di' entrata in vigore del presente decreto.
5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo".
5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o piu' direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita' di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.
5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei' trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonche' le modalita' di esposizione e informazione per l'utenza.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' inserito il seguente:
"L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.".
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita' distanti piu' di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della relazione di traffico".
--------------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 12, comma 4-bis) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista con altra attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza".
2.Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. ((11))3.Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attivita' di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79.
5.L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2 Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province." Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: "autorizzazione" e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attivita'" e le parole da: "e per la limitazione" a: "del territorio" sono soppresse. Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000". I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
5-bis.All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare";
b)al comma 5, primo periodo, le parole: "L'autorizzazione e' rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione puo' essere presentata da chi";
c)al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non puo' essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e da coloro";
d)al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per la dichiarazione di inizio attivita'".
5-ter.All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti: "proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneita' tecnica" e il terzo periodo e' soppresso: Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-quater.All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di guida" sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quinquies.All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.
5-sexies.All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione e' revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola e' revocato dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".
5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneita'" sono inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di' entrata in vigore del presente decreto.
5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo".
5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o piu' direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita' di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.
5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei' trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonche' le modalita' di esposizione e informazione per l'utenza.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' inserito il seguente:
"L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.".
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita' distanti piu' di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della relazione di traffico".
--------------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 12, comma 4-bis) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista con altra attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza".