(delega al governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)
Art. 13.(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalita' di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b)utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c)individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformita' deiconcimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d)revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2.Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e' abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 13:
- Il regolamento (CE) 2003/2003 e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.
a)adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b)utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c)individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformita' deiconcimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d)revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2.Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e' abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 13:
- Il regolamento (CE) 2003/2003 e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.