attribuzioni del consiglio regionale

Art. 4. Attribuzioni del consiglio regionale1.Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonche' la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.
2.Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
Entrata in vigore il 26 agosto 2005
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