Art 93
Art. 93. (Sospensione dei termini processuali).
1.La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:
a)ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;b)al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo;c)ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.
Nota all'art. 93:
- La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca: "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale".
1.La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:
a)ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;b)al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo;c)ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.
Nota all'art. 93:
- La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca: "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale".
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-08-25, n. 202106046Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione straordinaria·
- art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016·
- autorizzazione del tribunale per la partecipazione alle gare·
- compensazione delle spese di lite·
- concordato preventivo·
- eccesso di potere·
- esclusione dalle gare pubbliche·
- irregolarità fiscali·
- limite esterno della giurisdizione·
- omissione informativa·
- principio di continuità aziendale·
- requisiti di partecipazione alle gare pubbliche·
- violazione art. 64, comma 2, Cod. proc. amm.
2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-03, n. 202005892Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione straordinaria·
- art. 161 r.d. n. 267 del 1942·
- art. 186-bis l. fall.·
- art. 48 d.lgs. n. 270 del 1999·
- art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016·
- art. 93 r.d. n. 267 del 1942·
- autorizzazione del Tribunale fallimentare·
- concordato preventivo·
- concordato preventivo in bianco·
- diritti dei creditori·
- eccesso di potere·
- erroneità dei presupposti di fatto·
- esclusione da gara d'appalto·
- insolvenza dell'impresa·
- irregolarità fiscale·
- modifica della composizione del raggruppamento temporaneo di imprese·
- principio di continuità dei requisiti·
- procedura concorsuale·
- requisiti di partecipazione alle gare·
- requisiti di qualificazione SOA·
- revoca dell'aggiudicazione·
- tardività dei motivi aggiunti·
- travisamento dei fatti·
- violazione dei requisiti di partecipazione