Art 49

Art. 49. (Azioni revocatorie).
1.Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.2.I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.
Nota all'art. 49:
- La sezione III del capo III del titolo II del R.D. n. 267/1942, reca: "Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori".
Entrata in vigore il 9 agosto 1999
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