nomina del commissario straordinario
Art. 38. Nomina del commissario straordinario1.Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre eommissari straordinari. In quest'ultimo caso, i eommissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da almeno due di essi.
1-bis.Non puo' essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.
2.La nomina di tre eommissari e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. ((2-bis.Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo commissariale))((6))3.Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale ehe ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune in cuil'impresa ha la s ci, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94.
4.Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
-------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 3, lettera c)) che "Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
1-bis.Non puo' essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.
2.La nomina di tre eommissari e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. ((2-bis.Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo commissariale))((6))3.Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale ehe ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune in cuil'impresa ha la s ci, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94.
4.Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
-------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 3, lettera c)) che "Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
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