Art 40
Art. 40.
(Poteri del commissario straordinario).
1.Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli e' pubblico ufficiale. ((1-bis.Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e' trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche.))((11))-------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 20, comma 6) che la presente modifica si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del presente D.Lgs.
(Poteri del commissario straordinario).
1.Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli e' pubblico ufficiale. ((1-bis.Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e' trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche.))((11))-------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 20, comma 6) che la presente modifica si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del presente D.Lgs.
1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-07-15, n. 202100930Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione straordinaria·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 244 d.lgs. 152/2006·
- compensazione delle spese·
- competenza·
- eccesso di potere·
- fallimento·
- giurisprudenza ambientale·
- legittimazione passiva·
- ordinanza di bonifica·
- procedura concorsuale·
- responsabilità ambientale·
- rifiuti·
- ripristino ambientale·
- smaltimento rifiuti·
- vizio di incompetenza
3. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2016-09-27, n. 201601074Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione straordinaria·
- art. 192 d.lgs. 152/2006·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- colpa ambientale·
- commissario straordinario·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- giurisprudenza ambientale·
- legittimazione passiva·
- onere della prova·
- ordinanza sindacale·
- principio di non contestazione·
- responsabilità ambientale·
- rifiuti abbandonati
4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-12-22, n. 201514455Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione straordinaria·
- art. 38 d.lgs. n. 270/99·
- art. 43 d.lgs. n. 270/99·
- collegialità dell'organo commissariale·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- dissidi tra commissari·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- principio di ragionevolezza·
- programma di ristrutturazione·
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- revoca del commissario straordinario·
- risarcimento del danno·
- sospensione dell'attività commissariale·
- sostituzione del commissario·
- violazione di legge