Art 77
Art. 77. (Riapertura della procedura).
1.Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, puo' ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre ga ranzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.2.Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:
a)richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;b)nomina il curatore;c)impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c);d)stabilisce i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e), abbreviandoli di non oltre la meta'.3.La sentenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
1.Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, puo' ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre ga ranzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.2.Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:
a)richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;b)nomina il curatore;c)impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c);d)stabilisce i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e), abbreviandoli di non oltre la meta'.3.La sentenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.