Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 249

Art. 249.

Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalita' dei guardiani ed i beni da custodire.

((La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonche' della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.))

Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalita' e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonche' le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.

Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.

La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate e' esercitata dal Questore, a norma del R. decreto-legge 26 settembre l935-XIII, n. 1952.
Entrata in vigore il 6 ottobre 2008
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