Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 97
Art. 97.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantita' non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonche' duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. ((Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche' detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata.))
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, appare in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantita' superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto e' autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantita' non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonche' duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. ((Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche' detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata.))
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, appare in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantita' superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto e' autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.
1. TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-12-02, n. 202400824Provvedimento:Leggi di più...- archiviazione penale·
- art. 1393 d.lgs. 66/2010·
- art. 26 legge 110/1975·
- art. 38 t.u.l.p.s.·
- art. 697 cod. pen.·
- art. 97 r.d. 635/1940·
- contributo unificato·
- detenzione munizioni·
- difetto di motivazione·
- obbligo di denuncia·
- principio di proporzionalità·
- rimprovero·
- risarcimento danni·
- sanzione disciplinare·
- spese legali