aspettativa per mandato parlamentare (art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)

Art. 68. Aspettativa per mandato parlamentare
(Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)1.I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2.Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3.Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4.Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Entrata in vigore il 9 maggio 2001
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