Art. 32.(( (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). ))((1.Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonche' gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:
a)il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita' di esperti nazionali distaccati;
b)le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;
c)le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2.Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro:
a)coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;
b)definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;
c)promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.
3.Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.
4.Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica))
Entrata in vigore il 4 gennaio 2013

Sentenze49


  • 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-03-22, n. 202405732
    Provvedimento:
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    • art. 32 D.lgs. 165/2001·
    • art. 97 Cost.·
    • autocertificazione·
    • autotutela amministrativa·
    • concorso pubblico·
    • criteri di valutazione·
    • eccesso di potere·
    • internazionalizzazione·
    • legittimo affidamento·
    • principio di par condicio·
    • spese legali·
    • termine decadenziale·
    • valutazione titoli

  • 2. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-07-23, n. 202415076
    Provvedimento:
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    • art. 10-bis l. 241/90·
    • art. 21 quinquies l. 241/90·
    • art. 24 e 97 Costituzione·
    • atti vincolati·
    • collocamento fuori ruolo·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • indennità di trasferimento·
    • legge 86/2001·
    • legittimo affidamento·
    • organismi internazionali·
    • principio di imparzialità e buona amministrazione·
    • procedimento amministrativo·
    • revoca delle indennità·
    • sospensione delle indennità·
    • trasferimento d'autorità·
    • violazione del principio di legittimo affidamento

  • 3. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-07-03, n. 202311117
    Provvedimento:
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    • abrogazione art. 202 DPR 3/1957·
    • art. 202 DPR 3/1957·
    • assegno ad personam·
    • competenza territoriale TAR·
    • diritto amministrativo·
    • divieto di reformatio in pejus·
    • OLAF·
    • organismo internazionale·
    • passaggio di carriera·
    • violazione principi di buona amministrazione

  • 4. Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2024, n. 2227
    Provvedimento:
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    • 5. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-03-04, n. 202404392
      Provvedimento:
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      • art. 1808 e 2164 d.lgs. 66/2010·
      • compensazione delle spese processuali·
      • diniego di indennità speciale e assegno di lungo servizio all'estero·
      • disparità di trattamento·
      • eccesso di potere·
      • emolumenti negati·
      • esperto nazionale distaccato (END)·
      • indennità di soggiorno·
      • normativa comunitaria·
      • sospensione del trattamento economico
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