funzioni dei dirigenti (art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)
Art. 17. Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)1.I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a)formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;b)curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;c)svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;d)dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
((d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;))e)provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ((, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis)).
((e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti.))1-bis.I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)1.I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a)formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;b)curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;c)svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;d)dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
((d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;))e)provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ((, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis)).
((e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti.))1-bis.I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-14, n. 202301548Provvedimento:Leggi di più...- art. 17 d.lgs. 165/2001·
- art. 26 c.p.a.·
- art. 26 statuto ente parco nazionale·
- art. 31 regolamento concorsi·
- art. 92 c.p.c.·
- art. 9 regolamento di organizzazione·
- competenza delle autorità amministrative·
- concorso pubblico·
- delega di funzioni·
- eccesso di potere·
- principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo e quelle di attuazione e gestione·
- regolamento concorsi·
- regolamento di organizzazione·
- spese di lite·
- valutazione delle prove scritte
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-17, n. 202301689Provvedimento:Leggi di più...- art. 16 e 17 d.lgs 165/2001·
- art. 2135 d.lgs 66/2010·
- art. 2149 d.lgs 66/2010·
- art. 653 comma 1 bis c.p.p.·
- delega di potestà sanzionatoria·
- discrezionalità amministrativa·
- efficacia extrapenale del giudicato·
- perdita di grado·
- principio di buon andamento della P.A.·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione disciplinare
5. CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400312Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- applicabilità del condono edilizio·
- autotutela amministrativa·
- diniego di sanatoria·
- eccesso di potere·
- error in iudicando·
- inammissibilità·
- irricevibilità per tardività·
- nulla osta idrogeologico·
- ordine di demolizione·
- principio di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi·
- usucapione·
- vincolo idrogeologico·
- violazione del contraddittorio