funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali (art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998)

Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998)1.I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a)formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
b)curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c)adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d)adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
e)dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f)promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;
g)richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h)svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i)decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l)curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.
((l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.))((l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.))2.I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3.L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4.Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5.Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Entrata in vigore il 6 luglio 2012

Sentenze243


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2014, n. 15427
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    • 2. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-05, n. 202300604
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      • competenza amministrativa·
      • difetto di istruttoria·
      • diritto amministrativo·
      • diritto costituzionale·
      • eccesso di potere·
      • elezioni rettorali·
      • interpretazione delle norme·
      • non rieleggibilità del rettore·
      • principio di legittimo affidamento·
      • principio di uguaglianza·
      • procedimento amministrativo·
      • responsabile unico del procedimento (RUP)·
      • statuto universitario·
      • violazione dei principi di buona amministrazione·
      • violazione delle leggi statali·
      • violazione dello statuto universitario·
      • violazione del principio di autovincolo

    • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-17, n. 202301689
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      • art. 16 e 17 d.lgs 165/2001·
      • art. 2135 d.lgs 66/2010·
      • art. 2149 d.lgs 66/2010·
      • art. 653 comma 1 bis c.p.p.·
      • delega di potestà sanzionatoria·
      • discrezionalità amministrativa·
      • efficacia extrapenale del giudicato·
      • perdita di grado·
      • principio di buon andamento della P.A.·
      • procedimento disciplinare·
      • proporzionalità della sanzione·
      • sanzione disciplinare

    • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-19, n. 202405483
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      • art. 1227 c.c.·
      • art. 150 d.lgs. 42/2004·
      • autorizzazione unica·
      • causalità tra danno e sospensione·
      • compatibilità ambientale·
      • danno all'immagine e alla reputazione·
      • danno risarcibile·
      • nesso causale·
      • onere della prova·
      • ordinanza di sospensione·
      • principio di leale collaborazione·
      • principio di non contestazione·
      • prova del danno·
      • sospensione dei lavori·
      • valutazione della prova·
      • vincolo paesaggistico

    • 5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-04-22, n. 202408063
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      • accreditamento corsi di studio·
      • attività laboratoriali·
      • classi di laurea magistrale·
      • compensazione delle spese·
      • competenza amministrativa·
      • competenze del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)·
      • diritto all'istruzione·
      • integralmente a distanza·
      • modalità di erogazione dei corsi·
      • obiettivi formativi·
      • ordinamento didattico·
      • prevalentemente a distanza·
      • riesame dell'ordinamento didattico·
      • sospensione dell'efficacia degli atti impugnati·
      • tutela cautelare·
      • valutazione del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
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