reclutamento dei dirigenti scolastici

Art. 29. Reclutamento dei dirigenti scolastici1.Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126. Al concorso puo' partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ((ruolo)).

-------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del reclutamento e della mobilita' professionale, la distinzione in settori formativi dei dirigenti scolastici, nonche' ogni altra disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente regolamento". -------------AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, e' adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi