chiamata in causa dell'ente creditore

Art. 39. Chiamata in causa dell'ente creditore1.Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Entrata in vigore il 27 aprile 1999
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